Art. 2.
(Denominazione del titolo professionale).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, la denominazione «perito industriale» è sostituita dalla denominazione «ingegnere tecnico».
      2. La disposizione di cui al comma 1 non modifica le competenze, le attività e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente concernente l'esercizio della relativa professione.